Art. 13

In vigore dal 26 ott 1948
Le Commissioni locali pubblicheranno, con le modalità che saranno stabilite dal Ministero dell'assistenza post-bellica gli elenchi di coloro ai quali avranno riconosciuto la qualifica di cui agli . Tali qualifiche diverranno definitive solo nei riguardi di coloro per i quali non sarà proposto alcun reclamo entro un mese dalla pubblicazione.

Note all'articolo

  • La L. 2 ottobre 1948, n. 1247 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il ricorso previsto dall'art. 4 del decreto legislativo 21 agosto 1945, n. 518, avverso le decisioni delle Commissioni di primo grado per il riconoscimento delle qualifiche partigiane, da parte di coloro che non siano stati inclusi negli elenchi indicati nell'art. 13 del decreto stesso o vi siano stati inclusi con una qualifica diversa da quella richiesta, deve essere presentato, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione di detti elenchi"; Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Per gli elenchi gia' pubblicati, il termine predetto decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;518#art-13

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