Art. 12
In vigore dal 1 mar 2022
Le domande per il riconoscimento delle qualifiche di cui agli articoli precedenti e le proposte di ricompense al valore debbono essere presentate, a pena di decadenza, alle Commissioni competenti entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
Per coloro che si trovano all'estero, il termine decorre dal giorno del ritorno in Patria.
Note all'articolo
- La L. 11 maggio 1970, n. 290 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e' prorogato fino al 31 dicembre 1970 per la presentazione di proposte al valor militare per i caduti, i comuni e le province".
- Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha disposto (con l'art. 1, comma 7-bis) che "Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e' prorogato al 25 aprile 2016 per la presentazione di proposte di ricompense al valor militare per i caduti, i comuni e le province".
- Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 1, comma 10-bis) che "Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e' differito al 2 giugno 2021 per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare per i caduti, i comuni, le province e le citta' metropolitane".
- Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto (con l'art. 1, comma 10-bis) che "Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e' differito al 2 giugno 2022 per la presentazione di proposte di ricompense al valore militare per i caduti, i comuni, le province e le citta' metropolitane".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;518#art-12