Art. 15
In vigore dal 12 set 1945
Le designazioni di cui agli dovranno avvenire entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. In mancanza, il Presidente del Consiglio dei Ministri provvederà d'ufficio alla nomina su designazione del Ministero dell'assistenza post-bellica.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;518#art-15