Art. 17

In vigore dal 12 set 1945
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 21 agosto 1945 UMBERTO DI SAVOIA Parri - Togliatti - Ricci - Jacini - De Courten - Cevolotto - Lussu Visto, il Guardasigilli: Togliatti Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1945 Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 14. - Ventura
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;518#art-17

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 17 Disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa. — Testo vigente | Portale Normativo