Art. 17
17 / 17In vigore dal 12 set 1945
Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Nei territori non ancora ritornati all'Amministrazione italiana, il decreto stesso entrerà in vigore dalla data di tale ritorno o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 21 agosto 1945
UMBERTO DI SAVOIA
Parri - Togliatti - Ricci - Jacini -
De Courten - Cevolotto - Lussu
Visto, il Guardasigilli: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 settembre 1945
Atti del Governo, registro n. 6, foglio n. 14. - Ventura
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;518#art-17