Art. 8

In vigore dal 27 feb 2016
È riconosciuta la qualifica di caduto per la lotta di liberazione: 1) ai caduti in azioni partigiane, o per ferite contratte in azioni partigiane, o per malattia contratta in servizio partigiano; 2) agli assassinati dai nazi-fascisti perché prigionieri politici, o quali ostaggi, o per rappresaglia; 3) ai prigionieri politici morti per i maltrattamenti subiti in carcere od in campo di concentramento.

Note all'articolo

  • Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha disposto (con l'art. 1, comma 7-quater) che "Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-08-21;518#art-8

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