Art. 4

In vigore dal 1 mar 2022
Contro le decisioni delle Commissioni di cui agli articoli precedenti è ammesso ricorso ad una Commissione di secondo grado con sede in Roma. Essa e nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri ed è composta di un presidente scelto tra i partigiani e di otto membri, dei quali tre designati dai tre Ministri delle forze armate e cinque in rappresentanza dei partigiani.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 849 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il numero dei rappresentanti dei partigiani nella Commissione prevista dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, numero 215, e' elevato a sei".
  • Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15, ha disposto (con l'art. 1, comma 10-ter) che "Le attribuzioni della commissione di secondo grado, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, sono demandate alla Presidenza del Consiglio dei ministri".

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Art. 4 Disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa. — Testo vigente | Portale Normativo