Art. 1

In vigore dal 3 mag 1946
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visti gli articoli 42 e seguenti del Codice penale militare di guerra, approvato con R. decreto 20 febbraio 1941, n. 303; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la guerra, d'intesa coi Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la marina, per l'aeronautica e per l'assistenza post-bellica; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico. Le disposizioni del titolo quarto del libro secondo del Codice penale militare di guerra si applicano anche a coloro che per aver partecipato alla lotta di liberazione, abbiano ottenuto il riconoscimento di una delle qualifiche stabilite dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 21 dicembre 1945 UMBERTO DI SAVOIA DE GASPERI - BROSIO - TOGLIATTI - SCOCCIMARRO - CORBINO - DE COURTEN - CEVOLOTTO - GASPAROTTO Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1946 Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 136. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1945-12-21;917#art-1

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Art. 1 Estensione ai partigiani delle norme per la riabilitazione dei condannati che abbiano partecipato ad operazioni belliche con fedelta' ed onore. — Testo vigente | Portale Normativo