Art. 2
LEGGE 24 aprile 1950, n. 390
In vigore dal 4 lug 1950
Hanno diritto al computo delle campagne:
a) i militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, della Guardia di finanza, della disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e delle milizie speciali;
b) coloro che, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, abbiano ottenuto una delle seguenti qualifiche: partigiano combattente, caduto per la lotta di liberazione; mutilato o invalido per la lotta di liberazione; patriota, purchè abbia militato nelle formazioni partigiane per un periodo non inferiore a tre mesi;
c) i personali civili anche non appartenenti alle Amministrazioni dello Stato, militarizzati in base ad una delle seguenti disposizioni: regio decreto-legge 14 ottobre 1937, n. 2707; bandi nn. 108 e 118 rispettivamente datati 6 febbraio 1942 e 7 marzo 1942; del regio decreto-legge 30 marzo 1933, n. 123;
d) i militarizzati in base alle leggi 25 agosto 1940, n. 1304 e 1 novembre 1940, n. 1610, e i militarizzati dell'Africa italiana ai sensi dei decreti del Governo generale dell'Africa orientale italiana 24 settembre 1940, n. 1930 e 30 dicembre 1940, n. 1810, purchè abbiano effettivamente appartenuto ad unità mobilitate operanti.
Hanno inoltre diritto al computo delle campagne i personali civili non militarizzati ai quali sia stata concessa la croce al merito di guerra ai sensi del regio decreto 14 dicembre 1942, n. 1729; per quest'ultimo personale la campagna da riconoscersi è quella dell'anno in cui si verificò l'evento che dette luogo al conferimento della croce.
Il diritto al computo delle campagne di guerra è riconosciuto anche quando si tratti di militari e militarizzati che, pur non appartenendo alla Marina, abbiano preso imbarco su navi da guerra, o requisite o noleggiate o comunque provviste di armamento difensivo, o che, pur non appartenendo all'Aeronautica, abbiano preso imbarco su aerei. In ambo i casi l'imbarco deve aver avuto luogo per servizio di guerra o per esigenze connesse con le operazioni militari durante i cicli di cui all'.
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