Art. 7

LEGGE 24 aprile 1950, n. 390

In vigore dal 4 lug 1950
Il periodo minimo di cui all'articolo precedente non è richiesto per il caduto, il ferito, il mutilato, l'invalido, il decorato ai valor militare e l'insignito di croce al merito di guerra per eventi verificatisi nello speciale servizio. La campagna riconosciuta è quella dell'anno in cui si verificò il fatto che interruppe la partecipazione a rastrellamento e al dragaggio degli esplosivi o si produsse l'evento che dette luogo al conferimento di una decorazione al valor militare o della croce al merito di guerra.
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