Art. 10
LEGGE 24 aprile 1950, n. 390
In vigore dal 4 lug 1950
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 aprile 1950
EINAUDI
DE GASPERI - PACCIARDI - PELLA - VANONI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Storico versioni
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