Art. 3

LEGGE 24 aprile 1950, n. 390

In vigore dal 4 lug 1950
Per ottenere il riconoscimento della campagna è necessario che le persone di cui all'articolo precedente abbiano complessivamente prestato per ogni anno solare non meno di tre mesi di servizio, anche non continuativo, di cui all'. Qualora nell'anno solare non si raggiunga il periodo minimo di cui al comma precedente, ma la partecipazione al ciclo operativo sia continuativa a cavallo di due anni, può essere computato per il riconoscimento di almeno una campagna, il servizio prestato nell'anno successivo, a meno che questo a sua volta non sia di tale durata da comportare il riconoscimento di un'altra campagna. In tal caso verrà riconosciuta solo questa ultima. Per il riconoscimento della campagna di guerra ai partigiani combattenti e ai patrioti è richiesto per ogni anno solare un periodo minimo di tre mesi di effettiva appartenenza, anche non continuativa, alle formazioni partigiane. Si applicano peraltro le norme dell' ed il secondo comma del presente articolo.
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