Art. 3

LEGGE 9 novembre 1949, n. 981

In vigore dal 24 gen 1950
È servizio prestato nelle formazioni partigiane dal sottotenente e dal tenente di complemento dell'Esercito, che abbiano ottenuto la qualifica di partigiano combattente, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, è valido agli effetti dell'art. 87 della legge 9 maggio 1940, n. 370, quale risulta sostituito dall' della legge 11 dicembre 1941, n. 1464.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1949-11-09;981#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo