Art. 1

LEGGE 9 novembre 1949, n. 981

In vigore dal 24 gen 1950
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Il servizio prestato dagli ufficiali e dai sottufficiali dell'Esercito al comando di formazioni partigiane, equiparate o superiori per consistenza numerica al reparto corrispondente al grado militare rivestito, è valido agli effetti dei periodi di comando prescritti dall'art. 32 della legge 9 maggio 1940, n. 370, e dagli della legge 21 giugno 1934, n. 1093, ai fini dell'avanzamento. Agli stessi effetti è altresì valido il servizio prestato dai sottufficiali e dai capitani, maggiori e tenenti colonnelli, con mansioni equiparate o superiori al grado vero presso comandi di reparti dell'Esercito, che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione.
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