Art. 2
LEGGE 9 novembre 1949, n. 981
In vigore dal 24 gen 1950
Il servizio prestato dagli appuntati dei carabinieri al comando o presso comandi di formazioni partigiane è valido ai sensi della possibilità di concorrere alla promozione, a scelta senza esami, a vice-brigadiere, come se avessero comandato lodevolmente la stazione, ai sensi del secondo comma dell' del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 193, modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 253.
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