Art. 4

LEGGE 9 novembre 1949, n. 981

In vigore dal 24 gen 1950
Agli effetti di cui all'articolo precedente, il servizio deve essere stato disimpegnato con mansioni di ufficiale presso comandi, reparti e servizi partigiani sulla base delle equiparazioni stabilite dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93.
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