Art. 7
LEGGE 10 ottobre 1974, n. 496
In vigore dal 17 mar 2001
Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza arruolati in virtù del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 687, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa viene ricostruita la carriera secondo le disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1963, n. 225 e 23 gennaio 1968, n. 22, riconoscendo il servizio prestato e l'anzianità di grado rivestito nella polizia ausiliaria o nelle forze armate di provenienza. (1)
Le stesse norme si applicano a favore dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, partigiani di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.
I benefici conseguenti all'applicazione delle suddette norme sono attribuiti a richiesta degli interessati e con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio, fermo restando i limiti di età del grado rivestito prima della ricostruzione della carriera.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si estendono al personale delle suindicate categorie che sia cessato dal servizio ai soli effetti del trattamento di quiescenza.
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