Art. 2
LEGGE 10 ottobre 1974, n. 496
In vigore dal 13 gen 1980
Gli ufficiali ed i sottufficiali dei ruoli ordinari raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio o divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o deceduti dopo l'entrata in vigore delle leggi 13 dicembre 1965, n. 1366 e 20 dicembre 1966, n. 1116, e prima della entrata in vigore della presente legge, qualora non abbiano conseguito alcuna promozione successivamente all'approvazione delle leggi predette, sono valutati per l'avanzamento al grado superiore e se giudicati idonei sono promossi dal giorno precedente a quello del compimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso e collocati nelle posizioni del congedo che ad essi competono, fermi restando i limiti di età del grado rivestito prima della promozione.
I tenenti colonnelli del ruolo ordinario che entro il 31 dicembre 1979 cesseranno dal servizio per qualsiasi causa qualora abbiano maturato quattro anni di anzianità di grado od un'anzianità complessiva di servizio non inferiore a 25 anni, sono valutati per l'avanzamento prescindendo dal possesso del requisito del comando e, se dichiarati idonei, promossi al grado di colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del decesso e collocati nelle posizioni di congedo che ad essi competono fermi restando i limiti di età del grado rivestito prima della promozione. (1)
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai tenenti colonnelli cessati dal servizio a partire dal 1 gennaio 1971.
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