Art. 5

LEGGE 10 ottobre 1974, n. 496

In vigore dal 6 nov 1974
I tenenti colonnelli del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo separato e limitato, i quali abbiano maturato una anzianità di grado o di servizio pari a quella dei tenenti colonnelli del ruolo ordinario, di cui al secondo comma dell', all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, sono valutati per l'avanzamento a colonnello in conformità ai criteri ed alle modalità fissati per gli ufficiali del ruolo ordinario, prescindendo, fino al 31 dicembre 1976, dal possesso del requisito del comando. La promozione è conferita con effetto dal giorno precedente a quello del collocamento in congedo, fermo restando il limite di età del grado precedentemente rivestito. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel ruolo ordinario di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche agli ufficiali cessati dal servizio dal 1° gennaio 1971. Nei confronti degli ufficiali di cui ai commi precedenti, non si applica la disposizione dell', secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, estesa al personale militare con la legge 9 ottobre 1971, n. 824.
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