Art. 10
LEGGE 10 ottobre 1974, n. 496
In vigore dal 6 nov 1974
Le norme di cui alla legge 14 febbraio 1970, n. 57, si applicano anche agli appuntati del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza comunque arruolati nel Corpo stesso, dopo aver rivestito il grado di sottufficiale nelle forze armate o in quelle partigiane.
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