Art. 9

LEGGE 10 ottobre 1974, n. 496

In vigore dal 6 nov 1974
Nei confronti degli ufficiali di cui agli non si applica la disposizione dell', secondo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, estesa al personale militare con la legge 9 ottobre 1971, n. 824.
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