Art. 8
LEGGE 10 ottobre 1974, n. 496
In vigore dal 6 nov 1974
Le disposizioni di cui al precedente si applicano anche agli ufficiali reclutati in base alla legge 26 gennaio 1942, n. 39, che non abbiano fruito di ricostruzione della carriera, riconoscendo l'anzianità di grado posseduta nella forza armata di provenienza.
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