Art. 4
LEGGE 10 ottobre 1974, n. 496
In vigore dal 6 nov 1974
Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario, o separato e limitato ed in servizio al 1 gennaio 1971 i quali non possono conseguire l'avanzamento al grado di tenente colonnello ai sensi del precedente articolo 3 perchè raggiunti dal limite di età o divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o che saranno deceduti, ove posseggano un'anzianità complessiva di servizio di 30 anni compresa quella prestata nelle armi o corpi di provenienza sono valutati e, se giudicati idonei, promossi al grado di tenente colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del giudizio di inidoneità o del decesso.
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