Art. 4

LEGGE 10 ottobre 1974, n. 496

In vigore dal 6 nov 1974
Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza iscritti nel ruolo ordinario, o separato e limitato ed in servizio al 1 gennaio 1971 i quali non possono conseguire l'avanzamento al grado di tenente colonnello ai sensi del precedente articolo 3 perchè raggiunti dal limite di età o divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o che saranno deceduti, ove posseggano un'anzianità complessiva di servizio di 30 anni compresa quella prestata nelle armi o corpi di provenienza sono valutati e, se giudicati idonei, promossi al grado di tenente colonnello a decorrere dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio o del giudizio di inidoneità o del decesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1974-10-10;496#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
LEGGE 10 ottobre 1974, n. 496 (Art. 4 Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.) — Testo vigente | Portale Normativo