DECRETO LEGISLATIVO·n. 488·13 aprile 1948
Norme per la liquidazione degli uffici, consorzi e compagnie preposti alla disciplina degli autotrasporti di cose.
Vigente dal 6 febbraio 1953 18 articoli 2 vigenze storicizzate
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Art. 1IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno
Art. 2Il Ministro per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro, nomina un Comitato di s
Art. 3Spetta al commissario liquidatore - ed in sua assenza od impedimento ai vice commissari -
Art. 4Il commissario liquidatore, i vice commissari e i subliquidatori esercitano personalmente
Art. 5Il commissario liquidatore, i vice commissari e i subliquidatori sono, per quanto attiene
Art. 6Nelle controversie anche in corso il commissario liquidatore, ed in sua assenza o impedime
Art. 7Il commissario liquidatore per l'ufficio centrale della liquidazione e i sub-liquidatori p
Art. 8Il commissario liquidatore e i sub-liquidatori prendono in consegna i beni degli uffici, c
Art. 9Il commissario liquidatore è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentar
Art. 10Il commissario liquidatore può fare transazioni, compromessi, rinucie alle liti, ricognizi
Art. 11I beni mobili, anche se provenienti da altri enti o uffici o persone, ed i beni immobili s
Art. 12Le disponibilità finanziarie, nonché le somme riscosse a qualsiasi titolo, devono essere t
Art. 13Il compenso dovuto al commissario liquidatore, ai vice commissari e ai sub-liquidatori è s
Art. 14Il Ministro per i trasporti di concerto con quello per il tesoro può revocare il commissar
Art. 15Dalla liquidazione degli uffici, consorzi e compagnie posti in liquidazione ai sensi dell'