Art. 16
In vigore dal 22 mag 1948
Completata la realizzazione dell'attivo e soddisfatti i creditori che si sono presentati, il commissario liquidatore sottopone ai Ministeri dei trasporti e del tesoro il bilancio finale della liquidazione accompagnato da una propria relazione e da quella del Comitato di sorveglianza.
I predetti Ministeri autorizzano il deposito di tali documenti presso la cancelleria del Tribunale di Roma.
Il commissario liquidatore dà notizia dell'avvenuto deposito mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Nel termine di venti giorni dalla pubblicazione gli interessati possono proporre, con ricorso al Tribunale, le loro opposizioni.
Queste sono comunicate, a cura del cancelliere, al commissario liquidatore, che nel termine di venti giorni può presentare alla cancelleria del Tribunale le sue osservazioni. Il presidente del Tribunale nomina un giudice per l'istruzione e per i provvedimenti ulteriori a norma dell'art. 189 del Codice di procedura civile.
Decorso il termine indicato senza che siano state proposte opposizioni, il bilancio si intende approvato.
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