Art. 13
In vigore dal 22 mag 1948
Il compenso dovuto al commissario liquidatore, ai vice commissari e ai sub-liquidatori è stabilito dai Ministeri dei trasporti e del tesoro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;488#art-13