Art. 11

In vigore dal 22 mag 1948
I beni mobili, anche se provenienti da altri enti o uffici o persone, ed i beni immobili sono alienati dal commissario liquidatore con le modalità da stabilirsi d'intesa fra i Ministeri dei trasporti e del tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;488#art-11

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