Art. 8

In vigore dal 22 mag 1948
Il commissario liquidatore e i sub-liquidatori prendono in consegna i beni degli uffici, consorzi e compagnie autotrasporti, redigendo apposito inventario. Essi prendono inoltre in consegna gli archivi, i libri contabili ed i documenti degli uffici predetti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;488#art-8

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