Art. 3

In vigore dal 22 mag 1948
Spetta al commissario liquidatore - ed in sua assenza od impedimento ai vice commissari - di indirizzare e coordinare l'attività dei subliquidatori di zona.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;488#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 3 Norme per la liquidazione degli uffici, consorzi e compagnie preposti alla disciplina degli autotrasporti di cose. — Testo vigente | Portale Normativo