Art. 2
In vigore dal 22 mag 1948
Il Ministro per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro, nomina un Comitato di sorveglianza composto di tre membri scelti due tra i funzionari del Ministero del tesoro ed uno tra i funzionari del Ministero dei trasporti.
Presidente del Comitato è il funzionario del Ministero del tesoro più elevato in grado o più anziano.
Il presidente convoca il Comitato ogni qualvolta ne sia richiesto il parere o quando lo creda opportuno.
Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza di voti dei suoi membri.
Il Comitato ed ogni membro possono ispezionare le scritture contabili e i documenti della liquidazione ed hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti.
Ai membri del Comitato di sorveglianza è dovuto un compenso il cui ammontare è stabilito dai Ministeri dei trasporti e del tesoro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;488#art-2