Art. 1

In vigore dal 22 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948: . Il Ministro per i trasporti, di concerto con quello per il tesoro, nomina - per la liquidazione degli uffici, consorzi e compagnie comunque preposti alla disciplina degli autotrasporti di cose soppressi e posti in liquidazione ai sensi dell' del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39 - un commissario liquidatore, due vice commissari liquidatori ed otto sub-liquidatori di zona, scelti tra i funzionari dei Ministeri dei trasporti e del tesoro, i quali procedono a tutte le operazioni della liquidazione sotto la vigilanza dei predetti Ministeri ed hanno i poteri e le funzioni specificati negli articoli seguenti.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;488#art-1

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