Art. 6

In vigore dal 22 mag 1948
Nelle controversie anche in corso il commissario liquidatore, ed in sua assenza o impedimento i vice commissari, rappresentano gli uffici, consorzi e compagnie in liquidazione. Analoga rappresentanza hanno i subliquidatori ciascuno per gli uffici, consorzi e compagnie della propria zona.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;488#art-6

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