Art. 9

In vigore dal 22 mag 1948
Il commissario liquidatore è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre ai Ministeri dei trasporti e del tesoro una relazione sulla situazione patrimoniale degli uffici, consorzi e compagnie e sull'andamento della gestione accompagnata da un rapporto del Comitato di sorveglianza.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;488#art-9

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Art. 9 Norme per la liquidazione degli uffici, consorzi e compagnie preposti alla disciplina degli autotrasporti di cose. — Testo vigente | Portale Normativo