Art. 8

Art. 8

8 / 18
In vigore dal 22 mag 1948
Il commissario liquidatore e i sub-liquidatori prendono in consegna i beni degli uffici, consorzi e compagnie autotrasporti, redigendo apposito inventario. Essi prendono inoltre in consegna gli archivi, i libri contabili ed i documenti degli uffici predetti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-13;488#art-8