Art. 17
In vigore dal 22 mag 1948
Chiusa la liquidazione l'avanzo attivo resta depositato presso l'istituto di credito di cui all'.
I creditori che durante la liquidazione non hanno fatto valere il loro credito possono chiedere il pagamento entro sei mesi dalla chiusura della liquidazione.
Decorso tale termine l'avanzo della liquidazione è versato allo Stato ai sensi dell' del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39.
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