DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO·n. 708·16 luglio 1947
Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.
Vigente dal 6 agosto 1947 20 articoli 1 vigenze storicizzate
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Art. 1IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
Art. 2L'Ente provvede nei limiti e con le modalità previste dal presente decreto: a) all'assiste
Art. 3Sono obbligatoriamente iscritti all'Ente tutti gli appartenenti alle seguenti categorie: 1
Art. 4Per provvedere alle finalità di cui all'art. 2, le imprese presso le quali gli iscritti pr
Art. 5I contributi dovuti all'Ente sono a totale carico delle imprese ai sensi dell'art. 1 del d
Art. 6Il versamento dei contributi è effettuato dall'impresa entro i termini che saranno stabili
Art. 7Il contributo per l'assicurazione di malattia è dovuto nella misura del 3% della retribuzi
Art. 8Per la concessione delle prestazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sono d
Art. 9L'impresa ha l'obbligo di denunziare all'Ente le persone da essa occupate, indicando la re
Art. 10L'Ente rilascerà all'impresa un certificato contenente le indicazioni comprese nelle denun
Art. 11Ad ogni iscritto è rilasciato dall'Ente un libretto personale. L'impresa è tenuta a regist
Art. 12L'iscritto ha diritto alle prestazioni di malattia anche nel caso in cui, al verificarsi d
Art. 13L'indennità giornaliera che compete all'iscritto in caso di malattia è pari al 50% della m
Art. 14Ai familiari dell'iscritto, per il quale risultino versati o dovuti almeno sessanta contri
Art. 15Le prestazioni per la invalidità, vecchiaia e per i superstiti saranno stabiliti dalle nor