Art. 10

Abrogato
In vigore dal 21 ago 1947 al 14 gen 1953
L'Ente rilascerà all'impresa un certificato contenente le indicazioni comprese nelle denunzie di cui al precedente articolo. Il certificato dovrà essere esibito ad ogni richiesta dei funzionari incaricati dell'accertamento o della esazione dei tributi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.del.capo.provvisorio.dello.stato:1947-07-16;708#art-10

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Art. 10 Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo. — Testo vigente | Portale Normativo