Art. 5

Abrogato
In vigore dal 21 ago 1947 al 26 ott 1970
I contributi dovuti all'Ente sono a totale carico delle imprese ai sensi dell' del decreto legislativo luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142. Nei confronti tuttavia degli iscritti appartenenti alle categorie di cui ai numeri dall'1 al 14 incluso dell', i quali percepiscano una retribuzione giornaliera superiore a L. 3200, le imprese potranno esercitare rivalsa per la metà dei contributi dovuti. L'ammontare della rivalsa è in ogni caso limitato fino alla concorrenza dell'ammontare di cui la retribuzione giornaliera eccede le L. 3200.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.del.capo.provvisorio.dello.stato:1947-07-16;708#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 5 Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo. — Testo vigente | Portale Normativo