Art. 8
In vigore dal 21 ago 1947
Per la concessione delle prestazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti sono dovuti i contributi nella stessa misura di quelli previsti per l'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni, nonché di quelli stabiliti per gli assegni integrativi delle pensioni ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945 n. 177, conguagliati in una unica percentuale la cui misura sarà determinata ed eventualmente variata con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Ente.
I contributi di cui al precedente comma saranno dall'Ente accantonati fino a che non saranno emanate ed entreranno in applicazione le disposizioni previste dall' per la determinazione delle prestazioni per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti che l'Ente deve corrispondere ai propri iscritti.
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