Art. 19
In vigore dal 21 ago 1947
Con provvedimenti da emanarsi ai sensi dell', n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno stabilite tutte le norme occorrenti per integrare le disposizioni del presente decreto per quanto concerne la natura, i limiti, le condizioni e le modalità per la concessione delle prestazioni assicurative, nonché il coordinamento dell'attività dell'Ente con quella dell'Istituto nazionale previdenza sociale e dell'Istituto nazionale assicurazione malattia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.del.capo.provvisorio.dello.stato:1947-07-16;708#art-19