Art. 20

In vigore dal 21 ago 1947
Le disposizioni degli del presente decreto, hanno effetto dal 1° gennaio 1947. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 16 luglio 1947 DE NICOLA DE GASPERI - FANFANI - GRASSI - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1947 Atti del Governo, registro n. 11, foglio n. 17. - FRASCA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.del.capo.provvisorio.dello.stato:1947-07-16;708#art-20

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo