Art. 20
20 / 20In vigore dal 21 ago 1947
Le disposizioni degli del presente decreto, hanno effetto dal 1° gennaio 1947.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 16 luglio 1947
DE NICOLA
DE GASPERI - FANFANI - GRASSI - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1947
Atti del Governo, registro n. 11, foglio n. 17. - FRASCA
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