Art. 15

Abrogato
In vigore dal 21 ago 1947 al 25 giu 1986
Le prestazioni per la invalidità, vecchiaia e per i superstiti saranno stabiliti dalle norme previste dall'. Qualora prima della emanazione di dette norme per taluno degli iscritti dovessero verificarsi le condizioni che darebbero luogo a liquidazione di prestazioni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, l'Ente è tenuto a corrispondere, provvisoriamente, le prestazioni stesse nelle misure e con le modalità e i requisiti previsti dalle norme che regolano l'assicurazione medesima.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.del.capo.provvisorio.dello.stato:1947-07-16;708#art-15

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