Art. 12

In vigore dal 21 ago 1947
L'iscritto ha diritto alle prestazioni di malattia anche nel caso in cui, al verificarsi del rischio, l'impresa non abbia ottemperato al versamento dei contributi. In tal caso l'Ente, fermo restando il disposto dell', dovrà rivalersi sulle imprese del costo delle prestazioni corrisposto durante il periodo di mancato versamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.del.capo.provvisorio.dello.stato:1947-07-16;708#art-12

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Art. 12 Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo. — Testo vigente | Portale Normativo