Art. 11
AbrogatoIn vigore dal 21 ago 1947 al 31 dic 2011
Ad ogni iscritto è rilasciato dall'Ente un libretto personale.
L'impresa è tenuta a registrare sul libretto i periodi di occupazione, l'ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati.
A cura dell'Ente saranno trascritti sullo stesso libretto le indennità e le altre prestazioni concesse agli iscritti nonché, alla fine di ciascun anno, gli importi totali dei contributi afferenti all'assicurazione di malattia e di quelli dell'assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti.
Le registrazioni di competenza dell'impresa devono essere eseguite al massimo ogni settimana ed in ogni caso quando l'iscritto cessa dalla sua occupazione o ne faccia richiesta.
In caso di inesatta o incompleta registrazione dei dati sul libretto personale, l'impresa è punita con l'ammenda non superiore a L. 10.000 salvo che il fatto non costituisca reato più grave.
Storico versioni
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