Art. 14

In vigore dal 21 ago 1947
Ai familiari dell'iscritto, per il quale risultino versati o dovuti almeno sessanta contributi giornalieri dal primo gennaio dell'anno precedente, spetta l'assistenza sanitaria che comprende: a) prestazioni medico-chirurgiche generiche ambulatoriali e domiciliari; b) prestazioni specialistiche ambulatoriali; c) assistenza in caso di parto; d) ricovero in ospedali convenzionati per un periodo massimo di trenta giorni continuativi. Il ricovero non è concesso per le malattie nervose e mentali e per quelle ad andamento cronico. Le prestazioni concesse negli ambulatori dell'Ente e in quelli convenzionati comprendono anche la somministrazione dei medicinali necessari per le cure praticate negli ambulatori stessi. Agli effetti del diritto alle suindicate prestazioni sono considerati familiari degli iscritti: a) il coniuge, purchè non eserciti attività retribuita, se si tratta della moglie, o sia inabile permanentemente al lavoro se si tratta del marito; b) i figli legittimi naturali ed adottivi fino all'età di quindici anni ed oltre se invalidi permanentemente al lavoro, fino all'età di 18 anni se frequentanti scuole diurne; c) i genitori quando abbiano superato il 60° anno di età il padre ed il 55° anno la madre, oppure siano invalidi permanentemente al lavoro; d) i fratelli e le sorelle fino all'età di 15 anni ed oltre se invalidi permanentemente al lavoro, fino all'età di 18 anni se frequentanti scuole diurne. In ogni caso le persone di cui sopra debbono essere conviventi con l'iscritto e a totale suo carico. Le prestazioni di cui al presente articolo sono concesse con le stesse norme alle stesse condizioni e con gli stessi limiti stabiliti per gli iscritti principali, salvo quanto diversamente disposto nello stesso articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.del.capo.provvisorio.dello.stato:1947-07-16;708#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 14 Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo. — Testo vigente | Portale Normativo