Art. 1

In vigore dal 21 ago 1947
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia e con il Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA: . La Cassa nazionale di assistenza per i lavoratori nello spettacolo, istituita con contratto collettivo 28 agosto 1934, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 novembre 1934, n. 278, parte seconda, assume la denominazione di "Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo". L'Ente è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed e sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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Art. 1 Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo. — Testo vigente | Portale Normativo