Art. 83

Appalti pubblici verdi

In vigore dal 27 nov 2024
Appalti pubblici verdi 1.   La Commissione adotta atti delegati a norma dell’ per integrare il presente regolamento specificando requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale per i prodotti da costruzione. 2.   Per le procedure di appalto che rientrano nell’ambito di applicazione delle direttive 2014/24/UE (32) o 2014/25/UE (33) del Parlamento europeo e del Consiglio, quando gli appalti richiedono prestazioni minime di sostenibilità ambientale per i prodotti da costruzione per quanto riguarda le loro caratteristiche essenziali disciplinate da specifiche tecniche armonizzate, le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori applicano i requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale stabiliti negli atti delegati di cui al paragrafo 1. Ciò non impedisce alle amministrazioni aggiudicatrici o agli enti aggiudicatori di stabilire: a) requisiti di sostenibilità ambientale più ambiziosi in relazione alle caratteristiche essenziali di cui al primo comma; oppure b) requisiti di sostenibilità ambientale aggiuntivi relativi a caratteristiche essenziali diverse da quelle di cui al primo comma. 3.   Gli Stati membri e la Commissione forniscono assistenza tecnica e consulenza alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori incaricati degli appalti pubblici su come rispettare i requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale stabiliti negli atti delegati di cui al paragrafo 1. 4.   I requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale stabiliti negli atti delegati di cui al paragrafo 1 per gli appalti pubblici aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dai enti aggiudicatori possono, a seconda della famiglia di prodotti o della categoria di prodotti interessati, assumere la forma di: a) «specifiche tecniche» ai sensi dell’ della direttiva 2014/24/UE e dell’ della direttiva 2014/25/UE; b) «criteri di selezione» ai sensi dell’ della direttiva 2014/24/UE e dell’ della direttiva 2014/25/UE; c) «condizioni di esecuzione dell’appalto» ai sensi dell’ della direttiva 2014/24/UE e dell’ della direttiva 2014/25/UE; d) «criteri di aggiudicazione dell’appalto» ai sensi dell’ della direttiva 2014/24/UE e dell’ della direttiva 2014/25/UE. 5.   Nello stabilire i requisiti minimi obbligatori di sostenibilità ambientale di cui al paragrafo 1 per gli appalti pubblici verdi, la Commissione, in linea con i paragrafi 13 e 28 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro e i pertinenti portatori di interessi, effettua una valutazione d’impatto e tiene conto almeno dei criteri seguenti: a) il valore e il volume degli appalti pubblici aggiudicati per la famiglia di prodotti o categoria di prodotti interessata; b) i benefici ambientali derivanti dalla diffusione di prodotti appartenenti alle due classi di prestazione più elevate; c) la necessità di garantire una domanda sufficiente di prodotti più sostenibili dal punto di vista ambientale; d) la fattibilità economica per le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori di acquistare prodotti più sostenibili dal punto di vista ambientale, senza che ciò comporti costi sproporzionati, e la disponibilità di tali prodotti sul mercato; e) la situazione del mercato, a livello di Unione, della pertinente famiglia di prodotti o categoria di prodotti; f) gli effetti delle prescrizioni sulla concorrenza; g) l’impatto sulle PMI e le loro necessità. h) le esigenze normative e le diverse condizioni climatiche degli Stati membri. La prima valutazione d’impatto sarà avviata dalla Commissione entro il 31 dicembre 2026. 6.   Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono decidere, in via eccezionale, di non applicare il paragrafo 2 del presente articolo se, dopo una consultazione preliminare di mercato in linea con l’ della direttiva 2014/24/UE e con l’ della direttiva 2014/25/UE, è emerso che: a) il prodotto da costruzione richiesto può essere fornito solo da uno specifico operatore economico e non esistono alternative o sostituti ragionevoli; b) non sono state presentate offerte o domande adeguate di partecipazione in risposta a una precedente procedura di appalto; o c) l’applicazione del paragrafo 1 o l’incorporazione del prodotto da costruzione richiesto nelle opere di costruzione obbligherebbe l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore a sostenere costi sproporzionati o comporterebbe incompatibilità o difficoltà tecniche. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori possono presumere che le differenze di valore stimato dell’appalto superiori al 10 %, sulla base di dati oggettivi e trasparenti, siano sproporzionate. Quando le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori si avvalgono della deroga di cui al presente paragrafo, la procedura di appalto non può essere considerata ecosostenibile in relazione ai prodotti da costruzione ai quali sono state applicate le eccezioni. Ogni tre anni gli Stati membri riferiscono alla Commissione in merito all’uso del presente paragrafo, conformemente all’ della direttiva 2014/24/UE. Il presente paragrafo non pregiudica la possibilità di escludere le offerte anormalmente basse a norma dell’ della direttiva 2014/24/UE e dell’ della direttiva 2014/25/UE. 7.   Il marchio Ecolabel UE e altri sistemi nazionali o regionali di assegnazione di marchi di qualità ecologica in conformità della norma EN ISO 14024 di tipo I ufficialmente riconosciuti a norma dell’ del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (34) possono essere utilizzati per dimostrare la conformità ai requisiti minimi di sostenibilità ambientale se tale marchio è conforme ai requisiti di cui all’ del presente regolamento.
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