Art. 85

Applicazione di procedure di emergenza

In vigore dal 27 nov 2024
Applicazione di procedure di emergenza 1.   Gli articoli da 86 a 88 del presente regolamento si applicano esclusivamente se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma dell’ del regolamento (UE) 2024/2747 con riferimento ai prodotti da costruzione disciplinati deal presente regolamento. 2.   Gli articoli da 86 a 88 del presente regolamento si applicano solo ai prodotti da costruzione designati come beni di rilevanza per la crisi a norma dell’, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/2747. 3.   Il presente capo, tranne per quanto riguarda il potere della Commissione di cui all’, paragrafo 7, del presente regolamento, si applica solo durante la modalità di emergenza nel mercato interno che è stata attivata a norma dell’ del regolamento (UE) 2024/2747. 4.   La Commissione può adottare atti di esecuzione riguardanti le misure correttive o restrittive da adottare, le procedure da seguire e i requisiti specifici in materia di etichettatura e tracciabilità in relazione ai prodotti da costruzione immessi sul mercato a norma degli . Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 3.
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