Art. 86

Definizione delle priorità per la valutazione e la verifica dei prodotti da costruzione di rilevanza per la crisi

In vigore dal 27 nov 2024
Definizione delle priorità per la valutazione e la verifica dei prodotti da costruzione di rilevanza per la crisi 1.   Il presente articolo si applica ai prodotti da costruzione elencati nell’atto di esecuzione di cui all’, paragrafo 1, che sono oggetto di compiti di parte terza degli organismi notificati relativi alla valutazione e alla verifica di prodotti da costruzione, conformemente all’, paragrafo 1. 2.   Gli organismi notificati si adoperano al massimo per trattare in via prioritaria le richieste di compiti di parte terza relativi alla valutazione e alla verifica di prodotti da costruzione di cui al paragrafo 1, a prescindere dal fatto che tali richieste siano state depositate prima o dopo l’attivazione delle procedure di emergenza a norma dell’. 3.   L’assegnazione della priorità alle richieste di compiti di parte terza relativi alla valutazione e alla verifica di prodotti da costruzione a norma del paragrafo 2 non comporta costi aggiuntivi sproporzionati per i fabbricanti che hanno depositato tali richieste. 4.   Gli organismi notificati compiono ogni ragionevole sforzo per aumentare le rispettive capacità di valutazione e verifica per quanto riguarda i prodotti da costruzione di cui al paragrafo 1 in relazione ai quali sono stati notificati.
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